{"id":116973,"date":"2021-06-01T20:08:06","date_gmt":"2021-06-01T18:08:06","guid":{"rendered":"https:\/\/newscatania.com\/wpsite\/?p=116973"},"modified":"2021-06-01T20:08:08","modified_gmt":"2021-06-01T18:08:08","slug":"lega-pro-il-comunicato-sul-minutaggio-dei-giovani-per-la-stagione-2021-22","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/newscatania.com\/wpsite\/lega-pro-il-comunicato-sul-minutaggio-dei-giovani-per-la-stagione-2021-22\/","title":{"rendered":"Lega Pro &#8211; Il comunicato sul minutaggio dei giovani per la stagione 2021\/22"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si concluder\u00e0 ufficialmente il 30 giugno la stagione 2020\/21 ma \u00e8 gi\u00e0 tempo di pensare alla prossima annata per molte squadre che hanno ormai chiuso il proprio anno sportivo. La Lega Pro, tramite un comunicato, ha pubblicato il nuovo regolamento in merito la minutaggio dei giovani per la stagione 2021\/22.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eccolo di seguito:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 1 Lista Calciatori temporanei<\/strong><br>1.1 Le societ\u00e0, indipendentemente dal numero dei calciatori rispettivamente tesserati, nelle gare ufficiali di Campionato possono utilizzare la &#8220;lista calciatori temporanei&#8221; (per brevit\u00e0, infra: &#8220;Lista&#8221;), il cui modello \u00e8 allegato al presente Comunicato, nella quale potranno essere inseriti sino ad un massimo complessivo di n. 8 calciatori il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da societ\u00e0 di Serie A e B o da Federazione estera.<br>1.2 La presentazione di lista non conforme alle disposizioni di cui al par. 1.1 verr\u00e0, a tutti gli effetti,&nbsp;considerata come &#8220;mancato deposito&#8221; e dar\u00e0 luogo all&#8217;irrogazione delle sanzioni previste al successivo art. 2.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 1 bis Lista Calciatori professionisti<\/strong><br>1bis.1 Le societ\u00e0, indipendentemente dal numero dei calciatori rispettivamente tesserati, nelle gare ufficiali di Campionato dovranno utilizzare quelli presenti nella &#8220;lista calciatori professionisti&#8221;, il cui modello \u00e8 allegato al&nbsp;presente Comunicato, nella quale potranno essere inseriti sino ad un massimo complessivo di n. 24 calciatori&nbsp;il cui status sia quello di calciatore professionista ex art. 28 NOIF.<br>1bis.2 Le societ\u00e0 potranno indicare un solo calciatore professionista (cd &#8220;giovane professionista&#8221;) nato&nbsp;successivamente al 1 gennaio 2002, da poter utilizzare nelle gare ufficiali di Campionato, senza che lo stesso&nbsp;venga inserito tra i 24 calciatori di cui al punto 1 bis.1.<br>1bis.3 Qualora, nel corso della stagione sportiva 2021\/2022, una societ\u00e0 sottoscriva &#8220;primi contratti di&nbsp;calciatori professionisti&#8221; (ex art. 33 NOIF) con propri tesserati gi\u00e0 giovani di serie, questi ultimi potranno essere&nbsp;utilizzati nelle gare ufficiali di Campionato, senza che vengano inseriti tra i 24 calciatori di cui al punto 1 bis.1.&nbsp;<br>1.bis.4 Le societ\u00e0 che, alla data di pubblicazione del presente comunicato, abbiano gi\u00e0 depositato contratti con&nbsp;calciatori professionisti, per la stagione 2021\/2022, in numero superiore al limite previsto al punto 1bis.1,&nbsp;potranno, in deroga ed esclusivamente per tale stagione, inserire nella lista calciatori professionisti tutti i&nbsp;calciatori di cui ai predetti contratti gi\u00e0 depositati. Resta inteso che, nell&#8217;ipotesi di inserimento in tale lista di&nbsp;nuovi calciatori professionisti con contratto depositato in data successiva alla pubblicazione del presente&nbsp;comunicato, la societ\u00e0 non potr\u00e0 usufruire della deroga e trover\u00e0 applicazione la limitazione numerica di cui al&nbsp;punto 1bis.1.<br>1bis.5 La presentazione di lista calciatori professionisti non conforme alle disposizioni di cui al presente&nbsp;paragrafo 1bis verr\u00e0, a tutti gli effetti, considerata come &#8220;mancato deposito&#8221; e dar\u00e0 luogo all&#8217;irrogazione delle&nbsp;sanzioni previste al successivo art. 2.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 2 Sanzioni<\/strong><br>2.1 Il Consiglio Direttivo di Lega, in caso di violazione di una o pi\u00f9 disposizioni previste dagli articoli 1 e 1bis, ovvero nel caso in cui una Societ\u00e0 utilizzi in gare ufficiali di Campionato uno o pi\u00f9 giocatori tesserati a&nbsp;titolo di cessione o trasferimento temporaneo da societ\u00e0 di Serie A e B non inseriti nella Lista o uno o pi\u00f9&nbsp;giocatori non inseriti nella lista calciatori professionisti, dopo aver concesso un termine di 5 giorni per eventuali&nbsp;difese, disporr\u00e0, le seguenti sanzioni:<br>a) decadenza, totale o parziale, dal diritto ad usufruire della ripartizione delle risorse, da suddividersi in&nbsp;base ai criteri di cui al par. 4, in caso di mancato deposito della Lista e della lista calciatori professionisti in&nbsp;data antecedente alla disputa della prima partita ufficiale di Campionato della stagione sportiva; qualora il&nbsp;deposito venga effettuato tardivamente, la societ\u00e0 sportiva dovr\u00e0 altres\u00ec corrispondere una sanzione di \u20ac&nbsp;2.000,00 per ogni giorno di ritardo nel deposito;<br>b) nel caso in cui una Societ\u00e0 utilizzi un giocatore tesserato a titolo di cessione o trasferimento&nbsp;temporaneo da societ\u00e0 di Serie A e B o da Federazione estera, non inserito nella Lista, o uno o pi\u00f9 giocatori&nbsp;non inseriti nella lista calciatori professionisti in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga entro&nbsp;l&#8217;ultima giornata del girone di andata, la sanzione sar\u00e0 pari a \u20ac 10.000,00 per ogni calciatore &#8220;fuori lista&#8221;&nbsp;utilizzato in una partita o frazione di essa;<br>c) nel caso di reiterazione della precedente violazione, cio\u00e8 quando una Societ\u00e0 utilizzi un giocatore&nbsp;tesserato a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da societ\u00e0 di Serie A e B o da Federazione estera,&nbsp;non inserito nella Lista, o uno o pi\u00f9 giocatori non inseriti nella lista calciatori professionisti in gare ufficiali di&nbsp;Campionato e tale violazione avvenga entro l&#8217;ultima giornata del girone di andata, la sanzione sar\u00e0 pari a \u20ac<br>20.000.00 per ogni calciatore &#8220;fuori lista&#8221; utilizzato in una partita o frazione di essa;<br>d) nel caso in cui una Societ\u00e0 utilizzi un giocatore tesserato a titolo di cessione o trasferimento&nbsp;temporaneo da societ\u00e0 di Serie A e B o da Federazione estera, non inserito nella Lista, o uno o pi\u00f9 giocatori&nbsp;non inseriti nella lista calciatori professionisti in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga per la&nbsp;terza volta nella medesima stagione sportiva o in una giornata del girone di ritorno o nel corso dei play-off e&nbsp;play-out del Campionato, la Societ\u00e0 inadempiente sar\u00e0 esclusa dalla ripartizione dei corrispettivi da&nbsp;suddividersi in base al paragrafo 4 ed alla stessa verr\u00e0 irrogata una sanzione di \u20ac 50.000,00 per l&#8217;utilizzo di&nbsp;ogni calciatore fuori lista per ogni partita;<br>e) le sanzioni previste ai punti b, c, d saranno cumulativamente irrogate anche nel caso di mancato&nbsp;deposito della lista calciatori professionisti e della Lista; in tale ultima ipotesi, infatti, tutti i calciatori tesserati a&nbsp;titolo di cessione o trasferimento temporaneo da societ\u00e0 di Serie A e B o da Federazione estera utilizzati in una&nbsp;gara di Campionato verranno considerati &#8220;fuori lista&#8221;.<br>2.2 Gli importi di cui alle sanzioni economiche irrogate saranno di competenza della Lega Pro; l&#8217;esclusione&nbsp;dalla ripartizione dei corrispettivi di cui al par. 4 determiner\u00e0 l&#8217;incremento della c.d. &#8220;quota minuto&#8221; a favore di&nbsp;tutte le altre societ\u00e0 associate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 3 Variazioni liste ed efficacia<\/strong><br>3.1 Le Liste possono essere variate solo durante i periodi di campagna trasferimenti previsti dalle disposizioni federali. Fanno eccezione le sole ipotesi disciplinate al successivo articolo 3.3 e, esclusivamente&nbsp;per la &#8220;lista calciatori professionisti&#8221;, quelle disciplinate agli articoli 3.4 e 3.5.<br>3.2 Alla data di chiusura di ciascun periodo di campagna trasferimenti le Liste diventano definitive e non&nbsp;pi\u00f9 soggette a variazioni, salve le ipotesi previste ai successivi art. 3.3, 3.4 e, esclusivamente per la &#8220;lista&nbsp;calciatori professionisti&#8221;, quelle previste agli articoli 3.5 e 3.6, sino all&#8217;apertura del successivo periodo di&nbsp;campagna trasferimenti.<br>3.3 Le Liste incomplete possono essere integrate, sino al massimo numero consentito, anche al di fuori&nbsp;dei periodi dei trasferimenti, esclusivamente a seguito del tesseramento di calciatori svincolati o&nbsp;dell&#8217;inserimento di calciatori gi\u00e0 tesserati per la societ\u00e0 ed inizialmente esclusi dalle Liste.<br>&#8211; Nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le societ\u00e0 possono&nbsp;sostituire in qualsiasi momento nelle Liste un calciatore con cui sia intervenuta una risoluzione di contratto &#8211; consensuale o per inadempimento &#8211; con un altro calciatore gi\u00e0 tesserato per la medesima societ\u00e0.&nbsp;<br>3.4 Esclusivamente con riferimento ai tesserati inseriti nella &#8220;lista calciatori professionisti&#8221;, nel rispetto&nbsp;delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le societ\u00e0 possono sostituire in qualsiasi momento nella lista depositata un portiere con un altro portiere.<br>3.5 Esclusivamente con riferimento ai tesserati inseriti nella &#8220;lista calciatori professionisti&#8221;, nel rispetto&nbsp;delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le societ\u00e0 possono eccezionalmente&nbsp;effettuare, nell&#8217;arco dell&#8217;intera stagione sportiva, una sola sostituzione di un calciatore inserito in lista&nbsp;depositata con un altro calciatore, anche al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti.<br>3.6 Affinch\u00e9 le variazioni delle Liste, intervenute durante o fuori dai periodi di trasferimento, abbiano&nbsp;efficacia, le stesse devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e notificate alla Lega mediante&nbsp;comunicazione a mezzo pec segreteria-legapro@legalmail.it, da inviarsi prima dell&#8217;inizio della gara, con&nbsp;successiva consegna di copia della medesima comunicazione al delegato di gara della Lega. In difetto di&nbsp;notifica preliminare e\/o di successiva consegna al delegato di Lega della predetta comunicazione, il calciatore&nbsp;inserito ed utilizzato in gara ufficiale verr\u00e0 considerato, anche agli effetti di cui all&#8217;art. 2, &#8220;fuori lista&#8221;.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 4 Ripartizione risorse e criteri di calcolo del &#8220;minutaggio&#8221;<\/strong><br>4.1 Premesso che ai sensi dell&#8217;art. 22 D. Lgs 9\/2008 (Legge Melandri), per come novato dalla L. n. 225\/2016, &#8220;L&#8217;organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di Serie A destina una quota del 10 per&nbsp;cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per commercializzazione dei&nbsp;diritti di cui all&#8217;art. 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle societ\u00e0, per la&nbsp;formazione e per l&#8217;utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e&nbsp;femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali&nbsp;territoriali e delle attivit\u00e0 giovanili della Federazione Italiana Giuoco Calcio&#8221; e che, alla luce del dettato&nbsp;normativo, il minutaggio \u00e8 da annoverarsi nell&#8217;ambito della voce &#8220;per la formazione e per l&#8217;utilizzo dei calciatori&nbsp;convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili&#8221;, le risorse del minutaggio verranno&nbsp;ripartite in ottemperanza alle disposizioni di Legge e al Regolamento del Fondo di Mutualit\u00e0 FIGC, nonch\u00e9 in&nbsp;base alla percentuale che l&#8217;Assemblea di Lega Pro riserver\u00e0 alla sopra specificata voce dei costi spesabili.&nbsp;<br>4.2 Gli importi che verranno destinati all&#8217;impiego dei giovani calciatori, tesserati con status 04 e 09,&nbsp;saranno distribuiti tra tutte le societ\u00e0 sportive, previa suddivisione in uguale misura tra i tre gironi, secondo il&nbsp;seguente criterio:<br>a) per ciascuna gara di Campionato Serie C sar\u00e0 determinato il minutaggio di ogni societ\u00e0 solo in caso di&nbsp;superamento della soglia minima di 270 minuti giocati e fino alla soglia massima di 450 minuti giocati&nbsp;complessivamente da parte di:<br>^ calciatori della stessa, tesserati con status 04 e 09 e nati successivamente al 1 gennaio 2000;<br>^ due calciatori della stessa tesserati con status 04 o 09, nati successivamente al 1 gennaio 1999:<br>&#8211; nel caso non venga superata la soglia minima nella gara, alla societ\u00e0 verr\u00e0 registrato il risultato di 0&nbsp;minuti giocati;<br>&#8211; nel caso venga superata la soglia massima nella gara, alla societ\u00e0 verr\u00e0 registrato il risultato di 450&nbsp;minuti giocati.<br>Per ogni calciatore verranno presi in considerazione un massimo di 90 minuti giocati per ogni gara. Il risultato&nbsp;dei minuti giocati (min 271, max 450) verr\u00e0 ponderato prendendo in considerazione i calciatori per i quali&nbsp;possano essere applicati i coefficienti previsti agli artt. 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 pi\u00f9 favorevoli per la societ\u00e0;&nbsp;<br>b) ogni quota sar\u00e0 calcolata, in via provvisoria, alla 7a, alla 14a, alla 21a, alla 28a e alla 35a giornata e&nbsp;successivamente erogata; non verranno presi in considerazione i minuti giocati dalla 36a alla 38a giornata, pur&nbsp;rimanendo operante la normativa di cui agli artt. 1, 2, 3;<br>c) al termine della regular season si proceder\u00e0 al conteggio finale con ricalcolo delle rispettive quote ed&nbsp;erogazioni e\/o addebiti a conguaglio;<br>d) dette quote saranno calcolate in base all&#8217;effettivo utilizzo dei giovani in campo in gare di Campionato&nbsp;attraverso:<br>&#8221; computo del totale dei minuti-giovani assommati da tutti i club;<br>&#8221; individuazione, rispetto alla quota dei corrispettivi disponibile, di un &#8220;quoziente giovani&#8221; per minuto&nbsp;giocato;<br>&#8221; assegnazione dei corrispettivi ai singoli club in base ai minuti giocati;<br>e) incremento del quoziente-giovani per i club in caso di vittoria del campionato diretta (+10%) e&nbsp;decremento in caso di posizionamento all\u2019ultimo posto della classifica del rispettivo girone e conseguente&nbsp;retrocessione diretta (-20%);<br>f) al termine del girone d&#8217;andata \u00e8 previsto un ulteriore decremento del quoziente- giovani, pari al 20% da&nbsp;calcolarsi sulle gare disputate sino a quel momento, per l&#8217;ultima classificata del rispettivo girone qualora il&nbsp;distacco dalla penultima classificata sia superiore agli 8 punti;<br>g) al termine del girone d&#8217;andata \u00e8 altres\u00ec previsto un decremento del quoziente-giovani, pari al 10% da&nbsp;calcolarsi sulle gare disputate sino a quel momento, per la penultima classificata del rispettivo girone qualora il&nbsp;distacco dalla terzultima classificata sia superiore agli 8 punti; in tal caso \u00e8 applicato alla squadra ultima&nbsp;classificata, in deroga al punto e), un decremento del quoziente-giovani pari al 30% indipendentemente dal&nbsp;distacco dalla penultima classificata;<br>h) al termine della stagione regolare \u00e8 previsto un ulteriore decremento del quoziente- giovani, pari al&nbsp;20% da calcolarsi sulle gare disputate nel girone di ritorno, per l&#8217;ultima classificata del rispettivo girone qualora&nbsp;il distacco dalla penultima classificata sia superiore ai 10 punti;<br>i) al termine della stagione regolare \u00e8 altres\u00ec previsto un decremento del quoziente- giovani, pari al 10%&nbsp;da calcolarsi sulle gare disputate nel girone di ritorno, per la penultima classificata del rispettivo girone qualora&nbsp;il distacco dalla terzultima classificata sia superiore ai 10 punti; in tal caso \u00e8 applicato alla squadra ultima&nbsp;classificata, in deroga al punto g), un decremento del quoziente- giovani pari al 30% indipendentemente dal&nbsp;distacco dalla penultima classificata;<br>4.3 La quota dei tesserati con status 04 e 09 da assegnare a ciascuna classe di et\u00e0 risponder\u00e0 alla&nbsp;seguente ponderazione:<br>&#8221; 0,80 classe di et\u00e0 1999;<br>&#8221; 1,00 classe di et\u00e0 2000;<br>&#8221; 1,20 classe di et\u00e0 2001;<br>&#8221; 1,40 classe di et\u00e0 2002 e seguenti;<br>4.4 La quota, determinata ai sensi dell&#8217;art. 4.3, verr\u00e0 incrementata del 150% per i calciatori provenienti dal proprio settore giovanile (Primavera, Berretti, Under 17, Under 15, Allievi Prov\/Reg; Giovanissimi Prov\/Reg,&nbsp;Esordienti), con un tesseramento non inferiore a due stagioni sportive anche non consecutive, nel corso di&nbsp;ciascuna delle quali dovranno aver disputato attivit\u00e0 prevalente nelle predette categorie giovanili. Ai fini del&nbsp;computo delle due stagioni sportive (escludendo la stagione in corso) verranno considerate anche quelle in cui&nbsp;il calciatore sia stato ceduto a titolo temporaneo ad altro club senza che vi sia la necessit\u00e0 che lo stesso abbia&nbsp;disputato in tale club attivit\u00e0 prevalente nelle categorie giovanili; per stagione sportiva, ai fini della&nbsp;presente&nbsp;disposizione regolamentare, il tesseramento nell&#8217;annualit\u00e0 sportiva deve essere mantenuto continuativamente&nbsp;per un periodo non inferiore a cinque mesi.<br>4.5 La quota, determinata ai sensi dell&#8217;art. 4.3, verr\u00e0 incrementata del 75% per i calciatori gi\u00e0 tesserati con&nbsp;la medesima Societ\u00e0 per almeno tre stagioni sportive anche non consecutive. Ai fini del computo delle tre&nbsp;stagioni sportive (escludendo la stagione in corso) verranno considerate anche quelle in cui il calciatore sia&nbsp;stato ceduto a titolo temporaneo ad altro club; per stagione sportiva, ai fini della presente disposizione&nbsp;regolamentare, il tesseramento nell&#8217;annualit\u00e0 sportiva deve essere mantenuto continuativamente per un&nbsp;periodo non inferiore a cinque mesi.<br>Tale incremento non verr\u00e0 applicato qualora la quota venga gi\u00e0 incrementata ai sensi dell&#8217;art. 4.4.<br>4.6 La quota, determinata ai sensi dell&#8217;art. 4.3, verr\u00e0 incrementata del 30% per i giovani calciatori tesserati,&nbsp;anche nel corso della stagione sportiva di riferimento, a titolo definitivo.&nbsp;<br>Tale incremento non verr\u00e0 applicato qualora la quota venga gi\u00e0 incrementata ai sensi dell&#8217;art. 4.4 o 4.5.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4.7 Ai fini del calcolo del &#8220;minutaggio&#8221; possono rientrare nel relativo computo anche le prestazioni sportive rese dai calciatori inseriti nella &#8220;lista calciatori temporanei&#8221; di cui all&#8217;art. 1.1, a condizione che siano in possesso\u00a0dei requisiti anagrafici ed il cui tesseramento sia:<br>A) a titolo di cessione o trasferimento temporanea da societ\u00e0 di Serie A e B a condizione che, per gli\u00a0stessi sia contestualmente previsto un premio e\/o indennizzo in favore della cessionaria, non sottoposto a\u00a0condizioni di sorta, di importo pari o superiore al compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di\u00a0emolumenti, incrementato del 30% corrispondente al costo azienda.\u00a0Qualora nel contratto del calciatore sia prevista una parte variabile del compenso, dovr\u00e0 essere altres\u00ec previsto\u00a0un premio e\/o indennizzo in favore della cessionaria, anche sottoposto a condizioni, di importo pari o\u00a0superiore a tale parte variabile.<br>Non verranno considerati ai fini del calcolo del &#8220;minutaggio&#8221; quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici,\u00a0il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo gratuito da societ\u00e0 di Serie A e B, ma\u00a0per i quali sia previsto un premio e\/o indennizzo in favore della societ\u00e0 di Serie A e B.<br>B) a titolo di cessione o trasferimento temporanea onerosa da societ\u00e0 di Serie A e B, a condizione che\u00a0per gli stessi sia contestualmente previsto un premio e\/o indennizzo non sottoposto a condizioni di sorta, di\u00a0importo pari o superiore alla sommatoria del corrispettivo della cessione o del\u00a0 rasferimento e dell&#8217;ammontare del compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti, incrementato del 30% corrispondente al costo azienda. Qualora nel contratto del calciatore sia prevista una parte variabile del compenso, dovr\u00e0 essere\u00a0altres\u00ec previsto un premio e\/o indennizzo in favore della cessionaria, anche sottoposto a condizioni, di importo\u00a0pari o superiore a tale parte variabile.<br>4.7 Il Consiglio Direttivo si riserva di apportare alla presente normativa regolamentare le eventuali\u00a0modifiche tecniche ed interpretative che si renderanno necessarie al fine di consentire alle societ\u00e0 una corretta\u00a0applicazione della stessa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">fonte foto: calcioefinanza.it<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si concluder\u00e0 ufficialmente il 30 giugno la stagione 2020\/21 ma \u00e8 gi\u00e0 tempo di pensare alla prossima annata per molte squadre che hanno ormai chiuso il proprio anno sportivo. La Lega Pro, tramite un comunicato, ha pubblicato il nuovo regolamento in merito la minutaggio dei giovani per la stagione 2021\/22. 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